Dal mese di aprile 2018 non è necessario chiedere il permesso del Comune per realizzare determinate opere di edilizia
Nel “Glossario unico di edilizia libera” – pubblicato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018 ed entrato in vigore il 23 aprile di quest’anno – vi sono numerose opere edilizie che possono essere realizzate senza autorizzazioni, o meglio con una semplice comunicazione al Comune d’inizio lavori, i cui modelli sono in genere sui siti dei comuni. Gli interventi dovranno comunque sempre rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici e tutte le altre norme che si applicano nella disciplina dell’attività edilizia: norme antisismiche, di sicurezza, igienico-sanitarie, relative alla efficienza energetica, di protezione dal rischio idro-geologico, di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
Tra le categorie di interventi edilizi che non necessitano di autorizzazioni figura l’eliminazione delle barriere architettoniche o meglio, come si legge nel decreto, “Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio”. Gli interventi individuati sono: installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché non incida sulla struttura portante, di ascensori, montascale, rinnovamento di rampe, di impianti igienici e idro-sanitari e di dispositivi sensoriali.
Fin qui le novità del decreto. Visto la complessità della normativa materia edilizia è opportuno comunque consultare un tecnico o l’ufficio urbanistico del comune in cui abbiamo intenzione di realizzare l’opera. Inoltre va valutata anche la componente fiscale: in genere per procedere alle detrazione fiscale dei costi dell’opera occorre una Comunicazione di inizio Lavori Asseverata (CILA), redatta da un tecnico