E’ frequente nelle famiglie che affrontano il percorso del “dopo di noi” il dubbio se un soggetto incapace o non autosufficiente possa essere istituito erede di un patrimonio.
Si può chiarire tale perplessità:
nel nostro ordinamento giuridico è pienamente capace di succedere qualunque soggetto sia nato o almeno concepito al momento dell’apertura della successione (addirittura, in un testamento può essere nominato erede anche chi non sia ancora stato concepito!).
E’ pertanto certo che qualsiasi disabile può essere nominato erede di chiunque abbia intenzione di lasciargli beni; ovviamente, se chiamati a succedere saranno un interdetto o un beneficiario dell’amministrazione di sostegno, Spetterà rispettivamente al tutore e all’amministratore accettare l’eredità in nome e per conto dell’incapace.
Peraltro, nel caso dell’interdetto – cioè in presenza di un’infermità di mente totale e assoluta – l’accettazione dell’eredità dovrà essere effettuata obbligatoriamente con beneficio di inventario, ai sensi dell’art. 471 codice civile: ciò significa che l’eredità verrà
accettata solamente dopo aver verificato se i crediti ereditari sono maggiori dell’eventuale passivo e senza che i patrimoni del defunto e dell’erede abbiano a mescolarsi.
L’accettazione con beneficio d’inventario è invece solo facoltativa per l’amministratore di sostegno, che sul punto dovrà interpellare il Giudice Tutelare, ai sensi dell’art. 411 codice civile.
In entrambi i casi, comunque, l’accettazione deve avvenire con dichiarazione espressa ricevuta da un notaio o dal cancelliere presso il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
Per proteggere il disabile, la legge prevede altresì che il tutore o l’amministratore di sostegno non possano essere a loro volta nominati eredi dell’interdetto o del beneficiario, neppure per interposta persona, a meno che non fossero stati nominati eredi prima di divenire tutore o amministratore oppure siano il fratello, la sorella, il coniuge, il discendente o l’ascendente dell’inabilitato o del beneficiario.
Da quanto esposto sinora, dunque, risulta chiaro che nel nostro ordinamento la persona disabile può succedere a chiunque, accettando legittimamente (con l’ausilio del tutore o dell’amministratore di sostegno) le eredità che gli pervengono.
Ma il disabile può, a sua volta, destinare i suoi beni dopo la morte, disponendo della loro sorte?
Certamente si, con le seguenti limitazioni:
A) qualora benefici dell’amministrazione di sostegno, nei casi di patologie più gravi si avvarrà dell’affiancamento dell’amministratore, mentre nei casi meno gravi disporrà dei suoi beni come ritiene opportuno;
B) qualora sia interdetto, non potrà in alcun caso destinare i suoi beni dopo la morte, risultando completamente incapace di intendere e volere;
C) qualora non sia interdetto né inabilitato né beneficiario dell’amministratore di sostegno, il disabile può vedere annullati i suoi atti di disposizione del patrimonio, se risulterà averli conclusi senza comprenderne la reale portata e se gli hanno arrecato un pregiudizio, come previsto dall’art. 428 codice civile; tale norma ovviamente è volta a tutelare gli interessi della persona non autosufficiente e ad impedire che si approfitti del suo stato di incapacità, arrecandogli danni irreparabili.
Fugati dunque i possibili dubbi circa la capacità di succedere o di testare del disabile, è opportuno sottolineare che l’art. 700 codice civile prevede la possibilità, per colui che fa testamento (e dunque anche per chi lascia i suoi beni ad un disabile), di istituire il cosiddetto “esecutore testamentario”: sostanzialmente un soggetto (o più di uno) che ha la funzione di dare esecuzione al testamento rispettando la volontà del defunto.
Tale figura rappresenta un ulteriore “rinforzo” – seppur con mansioni temporalmente limitate alla sola fase di esecuzione della volontà testamentaria – ai ruoli assegnati dalla legge al tutore o all’amministratore di sostegno in caso di destinazione di eredità ad un disabile.
Infatti anche l’esecutore testamentario fa redigere l’inventario dei beni, in presenza dei chiamati all’eredità o dei loro rappresentanti, e al termine della gestione – o comunque entro un anno dall’apertura della successione
– deve rendere il conto dell’operato svolto e rispondere dei danni causati per la sua eventuale negligenza.
Quindi tale figura è particolarmente indicata per assumere funzioni di ulteriore garanzia nel caso in cui un portatore di handicap riceva beni in eredità, poiché viene scelta dallo stesso testatore e deve attenersi a parametri comportamentali precisi e predeterminati dalla legge.
Alla luce delle suesposte osservazioni, risulta evidente che il nostro ordinamento prevede per il disabile chiamato ad una successione una serie di garanzie (ruolo del Giudice Tutelare, accettazione con beneficio di inventario, funzioni dell’amministratore di sostegno, eventuale compresenza dell’esecutore testamentario) che lo tutelano da rischi ed imprevisti.
E’ per tale ragione che, nella prassi corrente, le famiglie fanno serenamente uso – recandosi all’uopo da un notaio – dello strumento testamentario in favore dell’incapace.
In questi ultimi anni, sono sempre più numerosi i nuclei familiari che, invece di lasciare il loro immobile in eredità al disabile, lo destinano ad un ente o ad una associazione, ponendo la condizione che questi ultimi, in qualità di beneficiari, si rendano garanti del progetto di vita della persona con disabilità all’interno di detto immobile, secondo le indicazioni date dai testatori.
Può un fratello tutore di un disabile con carte tribunale essere estromesso dal eredità o patrimonio
Per rispondere occorre conoscere la specifica situazione