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Incremento Pensioni Invalidi

   Come avevamo già informato  la Corte costituzionale  aveva riconosciuto, l’illegittimità costituzionale  dell’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui gli aumenti previsti per gli invalidi civili totali (il famoso aumento ad un milione di lire, cioè 516,46 euro) fossero concessi solo  «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni». Con questo atto la corte riconosceva l’aumento delle pensioni a partire dai 18 anni e non più dai 60.

  Con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, articolo 15, il governo ha accolto la sentenza, vediamo come.  

Chi ha diritto all’incremento della pensione?

  • hanno diritto all’incremento previsto dall’articolo 38, comma 4, della legge 448/2001 anche invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità previdenziale (legge 222/1984) dai 18 ai 60 anni;
  • l’incremento consente di arrivare a euro 651,51, per tredici mensilità.
  • l’incremento massimo per invalidi civili totali e sordi è pari a 364,70 euro mensili;
  • l’incremento massimo per i ciechi assoluti è pari a 341,34 euro mensili;
  • il limite di reddito personale di riferimento per il pensionato solo è euro 8.469,63; anche per  il pensionato che vive in famiglia, ma non è coniugato,  il reddito da considerare è solo il suo, con il limite anche in questo caso di  euro 8.469,63
  • il limite di reddito coniugale di riferimento per il pensionato sposato è euro 14.447,42

Rimangono esclusidall’incremento:

  • gli invalidi civili parziali;
  • gli invalidi civili totali, i ciechi totali, i sordi che non percepiscono la pensione; perché superano i limiti reddituali fissati per la sua erogazione;
  • i minori di 18 anni  invalidi, ciechi o sordi che siano;

Quali redditi sono da prendere in considerazione e quali vanno esclusi?

Ai fini del calcolo del limite del reddito non sono conteggiate:

  • le pensioni e le indennità di accompagnamento per invalidità civile,cecità, sordità
  • altre erogazioni assistenziali erogate da enti locali (esempio FNA, vita indipendente ecc.);
  • il reddito dalla casa di prima abitazione

Sono conteggiati 

  • tutti i redditi da lavoro dipendente o autonomo, anche occasionale, o a tempo parziale, comprese le borse lavoro comunque denominate,
  • le pensioni previdenziali, incluse quelle ai superstiti (reversibilità).

Dobbiamo far riferimento all’Isee
    No. Non si fa riferimento all’Isee

Che cosa devo fare?

. Al momento mancano le  indicazioni dell’Inps sulle modalità di richiesta degli aumenti. Di certo più l’ INPS ritarda e più saranno gli arretrati da pagare agli interessati. Il decreto infatti fissa comunque la decorrenza della maggiorazione, anche per i nuovi beneficiari, al 20 luglio 2020, cioè la data di deposito della Sentenza della Corte Costituzionale. Vi terremo informati

Fonte: DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104.

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